martedì 25 febbraio 2014

Sull'UTILIZZO di RICICLATI INERTI nei CANTIERI di RESTAURO CONSERVATIVO

INTRODUZIONE

Allo scopo di dare indicazioni in merito a quanto è di più attuale in riferimento alla legislazione che interessa i lavori pubblici, ed in particolare, per i cantiere che devono finalizzare il RECUPERO del materiale proveniente dalla Demolizione & Costruzioni possiamo senz'altro indicare, come matrice normativa che ha generato l'interesse di cui trattiamo, l'indicazione vincolante data con delibera del ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005, che impone l'uso nei cantieri di opere pubbliche di materiale riciclato nella misura minima del 30%.
Si sottolinea, che i cantieri di Recupero ai quali noi siamo interessati, per scelta, sono quelli che definiscono il Restauro di Manufatti Storici o che comunque rivestono tale interesse.
In virtù di quest'ultima specifica, per immediato chiarimento, cercheremo di definire come la normativa vigente nella sua complessa espletazione, possa essere correttamente interpretata, al fine di evitare il balordo equivoco di pensare di utilizzare in un Cantiere quindi, in un Manufatto di interesse Storico, materiali come aggregati inerti caratterizzati ma che appartengono ad Altra Realtà Morfologica; scelta che da sola basta per svilire le indicazioni più basilari indicate nella "Carta dei Principi" a partire da quella di Atene fino anche ai contenuti del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" indicati nel Decreto Legislativo 22/01/2004 N°42, in particolare vedi comma 4 dell'art.29.

RICICLO E PRODUZIONE dei "RIFIUTI SPECIALI" ALL'INTERNO DEI CANTIERI.
La normativa alla quale si fa riferimento per estrapolazione e per semplificazione è:
D.Lgs. 152/06 , da questo partendo dall'art. 184 possiamo definire le due grosse direttrici date:
dai rifiuti urbani, dai rifiuti speciali.
L'attività che vede l'identificazione dei "Rifiuti Speciali", indicati nell'art. 184 comma 3 lettera b, provenienti dalla demolizione e costruzione D&C possono essere riassunti ancora in due categorie:
"rifiuti speciali" e "rifiuti speciali pericolosi"* (questi ultimi inevitabilmente identificabili come rifiuti da discarica).

LA PROCEDURA
La procedura da perseguire in un Ciclo Virtuoso che vede l'utilizzo di riciclati identificati come "rifiuti speciali" provenienti direttamente dal cantiere dal quale vengono rimossi, rappresenta la massima forma sostenibile applicabile, in specificato modo, peri il minimo impatto ambientale derivabile anche dalla procedura di riciclo che vede principalmente il vantaggio di non spostare mai dal cantiere il materiale prodotto.
In merito alla procedura ed alla normativa vigente, che definisce la possibilità del riciclaggio di materiali provenienti dallo stesso cantiere, segue schematizzazione generale cosi riassumibile:
1 - identificazione e definizione in fase contrattuale, tra la committenza e l'impresa esecutrice, al fine di identificare il PRODUTTORE proprietario ed il DETENTORE dei rifiuti inerti prodotti (più semplicemente bisogna definire contrattualmente se la proprietà dei materiali rimane a carico al committente o all'appaltatore, data a quest'ultimo la gestione amministrativa sarà agevolata);
2 - progettazione, a monte, attraverso anche una programmazione che definisca tutte le fasi amministartive ed esecutive, dei lavori di cui trattasi;
3 - presentazione da parte della ditta esecutrice (stessa ditta appaltante) del Progetto di : DEMOLIZIONE, TRATTAMENTO, RECUPERO; presentata attraverso DIA . Attesa trenta giorni prima dell'inizio alla demolizione, valevole silenzio assenso;
4 - stoccaggio ed analisi preventive per finalizzare l'esclusione certa di sostanze nocive.
5- ottenuti i test delle analisi, si procede dove necessario al TRATTAMENTO previa assunzione di ditta qualificata che attraverso un impianto mobile autorizzato previa comunicazione All'Area Ambientale ASL, Provincia , Comune, 60 giorni prima dell'effettivo inizio del trattamento.
Il processo amministrativo cessa con la comunicazione di fine lavori.

NOTA

Necessita chiarire alcuni aspetti sostanziali che possono differire da una demolizione rispetto ad un altra e che correttamente interpretate possono snellire le procedere amministrative di controllo, quindi diremo:
- definizione del soggetto proprietario dei rifiuti;
- progetto che definisce le procedure di riciclo: dalla demolizione al riutilizzo;
- importanza della demolizione selettiva;
- DA RICORDARE. I materiali identificati come rifiuti speciali inerti non pericolosi, definiti secondo l'art.2 comma 1 lettera e del D.lgs. 13 gennaio 2003, N°36 sono prodotti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, quindi in forza di ciò, anche nel caso di conferimento a discarica, non necessitano di caratterizzazione (vedi art.5 comma 1 lettera a del D.Lgs. del 3 agosto 2005); questa considerazione sulla normativa aggiunta alla specifica esplicativa inerente il significato di "TRATTAMENTO" da sola basta per semplificare le procedure amministrative in considerazione anche alla possibilità di interpretazione della sola riduzione volumetrica e separazione dalle frazioni estranee dei riciclati speciali lavorati che possono con una attenta lavorazione selettiva, essere indicati come "sotto prodotti" aventi le stesse caratteristiche e qualità delle materie prime impiegabili e provenienti da cava.

CONCLUSIONE

Il quadro legislativo complesso, anche se interpretabile, non basta da solo ad affrontare l'argomentazione e l'esecuzione, occorre affidarsi a professionalità esperta che oltre alla elaborazione del Progetto per Demolizione-Trattamento-Recupero, quindi tutte le fasi di intervento programmabile, abbiano competenze specifiche sulla "formulazione di malte naturali” che devono essere composte con “mix da cantiere” complementato in quota percentuale con gli inerti provenienti dal riciclo. Quest'ultima nota resta salva anche nel caso si pensi, in maniera semplicistica, di adoperare "materie prime seconde" certificate e provenienti da altre realtà ( cosa non accettabile per Cantieri di Interesse Storico per i motivi in fase introduttiva esposti).

Resto a disposizione di chiunque abbia la necessità di Confrontarsi o avere Consulenza Specifica.

giuseppe antonio, arch. longhitano. By DelTiepolo.

TEL. 3401663703

normativa enunciata:

- delibera del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005;
- "Codice dei beni culturali e del paesaggio" Decreto Legislativo 22/01/2004 N°42, comma 4 dell'art.29.
- D.Lgs. 152/06 art. 184, comma 3 lettera b;
- l'art.2 comma 1 lettera e del D.lgs. 13 gennaio 2003, N°36;
- art.5 comma 1 lettera a del Decreto del 3 agosto 2005;

La necessità di figura professionale come il "TECNOLOGO MALTE PER FORMULAZIONE" definisce l'utilizzo certo dei RICICLATI INERTI IN CANTIERE.

Nessun commento:

Posta un commento